Chi rinnova il concordato preventivo biennale, l’accordo che fissa col Fisco il reddito di due anni, entro il 2 novembre 2026 può sanare le annualità dal 2020 al 2023 pagando un’imposta sostitutiva tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, anche per una sola annualità: su 72.000 euro di reddito dichiarato nel 2021 la somma è di 1.728,30 euro.
Chi può sanare gli anni dal 2020 al 2023?
Prendiamo una società in nome collettivo edile inventata per mostrare il conto: tre soci, ristrutturazioni private, adesione al concordato per il 2024-2025 già perfezionata e una proposta per il 2026-2027 che il titolare valuta con prudenza, dato che due cantieri rilevanti chiudono nel 2027. Sul 2021 il problema è opposto, perché quell’anno l’impresa aveva fatturato i SAL, cioè gli stati di avanzamento su cui il committente paga gli acconti, tralasciando nella dichiarazione parte del lavoro già eseguito e ancora da fatturare.
La sanatoria si chiama ravvedimento ed è disciplinata dall’art. 29 del decreto legislativo 148 del 2026, in vigore dal 12 agosto 2026: chiude uno o più anni tra il 2020 e il 2023 tramite un’imposta sostitutiva, cioè un prelievo ad aliquota fissa che sostituisce l’IRPEF dei soci, le addizionali e l’IRAP, l’imposta regionale sulle attività produttive. La misura riguarda però solo chi aveva aderito al concordato per il 2024-2025 e rinnova per il 2026-2027. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 ottobre 2026 lo ribadisce: chi entra per la prima volta nel biennio 2026-2027 resta escluso dal ravvedimento e un suo versamento su un anno vecchio non produce effetti.
Serve poi che l’impresa abbia applicato gli ISA, gli indici sintetici di affidabilità fiscale con cui l’Agenzia assegna alla dichiarazione un punteggio da 1 a 10. L’accesso resta aperto anche con una causa di esclusione dagli ISA, ma solo in tre casi: causali Covid, non normale svolgimento dell’attività e compresenza di attività non comprese nello stesso indice con ricavi secondari superiori al 30% del totale. In queste tre situazioni l’incremento è fisso al 25%, l’aliquota è il 12,5% e la norma richiede ricavi entro 5.164.569 euro senza regimi forfetari.
Quali sono le due date da tenere separate?
Il rinnovo e la sanatoria si decidono in momenti separati e trattarli insieme fa rischiare di perderli entrambi. Il termine per aderire alla proposta di concordato per il 2026-2027 è slittato dal 30 settembre al 31 ottobre 2026 con il decreto legge 38 del 2026, e poiché il 31 cade di sabato la scadenza passa a lunedì 2 novembre. Entro questa data si decide unicamente il rinnovo, mentre la sanatoria non va né comunicata né versata.
| Quando | Che cosa si decide |
|---|---|
| Entro lunedì 2 novembre 2026 | Il rinnovo del concordato per il 2026-2027, che è la condizione per accedere alla sanatoria |
| Dal 1° gennaio al 15 marzo 2027 | Quali annualità fra il 2020 e il 2023 sanare, con il versamento dell’imposta sostitutiva |
Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento, senza una domanda formale: per ciascun anno da sanare si invia un modello F24 con l’anno di riferimento, il numero totale delle rate e i codici tributo che l’Agenzia istituirà con apposita risoluzione. Il versamento in rata unica o della prima quota scade tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, con un piano rateale fino a dieci rate mensili costanti e interessi legali dal 16 marzo 2027. Rinnovare a novembre non crea quindi impegni di cassa immediati sul pregresso, perché la scelta resta aperta fino a marzo e si definisce anno per anno.
Il rinnovo va però soppesato per la sua natura contrattuale sul reddito del 2026 e del 2027: la decisione dipende dal confronto tra la proposta delle Entrate e il reddito effettivo delle commesse in corso, illustrato nella guida su come si valuta la proposta del concordato in un’impresa edile, e l’eventuale sanatoria si innesta su questo calcolo senza sostituirlo.
Quanto costa sanare un anno?
Il costo della sanatoria non è legato al reddito omesso, dato che la base imponibile è il reddito dichiarato aumentato di una percentuale legata al punteggio ISA: chi ha tralasciato molto versa quanto chi ha tralasciato poco. L’incremento è del 5% per chi aveva 10, del 10% fra 8 e 10, del 20% fra 6 e 8, del 30% fra 4 e 6, del 40% fra 3 e 4 e del 50% sotto 3, assumendo a riferimento i dati delle dichiarazioni presentate al 12 agosto 2026, ormai definitivi.
La nostra Snc aveva chiuso il 2021 con 72.000 euro di reddito d’impresa dichiarato, un punteggio ISA di 7 e 95.000 euro di valore della produzione netta, cioè la base IRAP ricavabile dalla dichiarazione di quell’anno. Il conteggio risulta il seguente:
- incremento del reddito, base dell’imposta sostitutiva: il 20% di 72.000 euro, pari a 14.400 euro;
- aliquota collegata al livello ISA: fra 6 e 8 è il 12%, quindi 14.400 × 12% = 1.728 euro;
- abbattimento per gli anni pandemici: sul 2020 e sul 2021 l’imposta si riduce del 30%, portando i 1.728 euro a 1.209,60 euro;
- IRAP sostitutiva: il 20% di 95.000 euro fa 19.000 euro, che al 3,9% generano 741 euro, ridotti a 518,70 euro con il taglio del 30%;
- totale per il 2021: 1.728,30 euro, corrispondenti a dieci rate da 172,83 euro al mese oltre agli interessi legali da marzo 2027.
Nel 2022 e 2023 il criterio resta identico ma senza il taglio del 30%, applicando l’aliquota del 10% da un livello ISA di 8 in su, del 12% fra 6 e 8, del 15% sotto 6 e l’IRAP sostitutiva sempre al 3,9%.
Sul 2020 il calcolo porta invece a valutazioni diverse, perché l’anno presentava volumi bassi: 24.000 euro di reddito, 40.000 euro di valore della produzione netta e punteggio ISA di 8,5, che riduce l’incremento al 10%. L’imposta sui redditi teorica sarebbe di 168 euro, ossia il 10% su 2.400 euro di incremento scontato del 30%, ma la legge impone un minimale di 1.000 euro per annualità: il 2020 richiede quindi 1.109,20 euro, formati dal minimo più 109,20 euro di IRAP, a fronte dei 277,20 euro della formula ordinaria. Chiudere un anno debole diventa così antieconomico e l’impresa, potendo scegliere le annualità singolarmente, può limitarsi al 2021 escludendo il 2020.
In una società di persone chi presenta gli F24?
Nelle società di persone come Snc o Sas il reddito d’impresa viene attribuito ai soci per trasparenza, e lo stesso avviene per la base imponibile della sanatoria. Nella nostra Snc i 14.400 euro del 2021 si ripartiscono fra i tre soci al 40%, 30% e 30%, pari a 5.760, 4.320 e 4.320 euro; ciascuno liquida l’8,4% della quota, ossia il 12% abbattuto del 30%, corrispondente a 483,84 euro per il primo e 362,88 euro ciascuno per gli altri due, mentre i 518,70 euro di IRAP sostitutiva competono alla società.
Il ravvedimento si perfeziona quando risultano versati tutti i modelli F24 della prima rata o dell’importo intero:
- l’F24 dell’IRAP sostitutiva a carico della società;
- i modelli F24 per le imposte sui redditi, presentati dai soci o dalla società per loro conto, facoltà prevista dall’art. 29.
Se manca un solo modello F24 l’opzione decade per l’intera annualità, rendendo necessari, nella nostra Snc con tre soci, quattro versamenti allineati per il 2021. Nella rateazione la regola prosegue fino al saldo finale, poiché l’annualità è protetta solo a rate ultimate; un ritardo su una rata intermedia regolarizzato entro la scadenza successiva preserva comunque il piano.
Che cosa fa perdere la sanatoria?
Il ravvedimento resta escluso se il saldo o la prima rata intervengono dopo la notifica di un processo verbale di constatazione, il documento con cui i verificatori formalizzano i rilievi al termine dell’ispezione. La preclusione opera anche con uno schema di atto di accertamento inviato per il contraddittorio preventivo o con un atto di recupero di crediti inesistenti compensati. Se è stato notificato uno di questi atti, i pagamenti eseguiti valgono come versamenti ordinari senza efficacia sanante, imponendo di escludere l’anno interessato.
L’omesso pagamento di una rata comporta la decadenza dal piano per la sola annualità in questione: le rate versate restano acquisite all’erario senza rimborso e l’annualità torna accertabile, mentre i piani regolari sulle altre annualità rimangono validi. La decadenza limitata al singolo anno opera anche in caso di misure cautelari o rinvio a giudizio per i reati tributari indicati dalla norma per il periodo 2020-2023.
Al contrario, la decadenza dal concordato preventivo o la contestazione di una causa di esclusione dagli ISA infedele annulla gli effetti del ravvedimento su tutti gli anni scelti, riaprendo i termini di rettifica sul reddito d’impresa anche a fronte di rate interamente pagate.
Il rinnovo amplia inoltre i termini di accertamento a disposizione dell’amministrazione. Per chi rinnova e sana annualità tra il 2020 e il 2023 i termini di accertamento su quegli anni slittano al 31 dicembre 2029, mentre per tutti i soggetti che rinnovano il concordato le scadenze del 31 dicembre 2026 passano al 31 dicembre 2027, estendendo la finestra utile per i controlli a fronte della definizione agevolata.
Che numeri serve avere entro il 2 novembre?
La scelta operativa richiede quattro dati per ciascuna annualità, senza bisogno di ricostruire l’intera contabilità di periodo:
- il reddito d’impresa e il valore della produzione netta dichiarati negli anni dal 2020 al 2023, secondo i modelli presentati al 12 agosto 2026;
- il punteggio ISA assegnato o l’eventuale causa di esclusione, che determinano incremento e aliquota;
- i prospetti presenti nel cassetto fiscale, l’area riservata delle Entrate in cui l’azienda o l’intermediario delegato controlla i dati fiscali storici, elaborati sui quadri indicati nell’Allegato n. 1 del provvedimento del 23 ottobre 2026;
- le pendenze tributarie e contributive definitive, da estinguere entro l’adesione e quindi rilevanti già per la scadenza del 2 novembre.
A questi dati si affianca il conto economico degli esercizi da regolarizzare, poiché la soglia minima di 1.000 euro per annualità rende la sanatoria conveniente sulle gestioni capienti e sfavorevole su quelle marginali; la verifica presuppone la redditività di ciascuna commessa attiva. Per i cantieri conclusi il margine si ottiene confrontando i SAL emessi e i costi di commessa, applicando il procedimento descritto nel calcolo del margine a finire su un SAL. Chi deve ancora impostare questi margini per commessa può richiedere una demo di EdilBudget analizzando i SAL e i costi registrati tra il 2020 e il 2023.
Fonti
- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, art. 29, testo vigente su Normattiva, consultato il 24/10/2026
- Agenzia delle Entrate, provvedimento del direttore del 23 ottobre 2026 e Allegato n. 1, consultato il 24/10/2026
- Decreto legge 27 marzo 2026, n. 38, art. 7-bis, comma 3, testo vigente su Normattiva, consultato il 24/10/2026
- Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2, lettera l), testo vigente su Normattiva, consultato il 24/10/2026
- Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, art. 9, testo vigente su Normattiva, consultato il 24/10/2026
Domande frequenti
Chi può sanare gli anni dal 2020 al 2023 con il ravvedimento speciale?
Solo chi aveva aderito al concordato preventivo biennale per il 2024-2025 e lo rinnova per il 2026-2027 entro il 2 novembre 2026. Chi aderisce per la prima volta al biennio 2026-2027 resta fuori, e un suo versamento non produce effetti: lo precisa il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 ottobre 2026.
Entro quando si paga il ravvedimento e si può rateizzare?
Il versamento in unica soluzione o della prima rata va fatto tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, con un massimo di dieci rate mensili di pari importo e interessi al tasso legale dal 16 marzo 2027 (art. 29, comma 11, del D.Lgs. 148/2026).
Si può sanare un solo anno invece di tutti e quattro?
Sì, le annualità si scelgono una per una. Per ciascun anno scelto l'imposta sostitutiva sui redditi non può però scendere sotto 1.000 euro (art. 29, comma 10, del D.Lgs. 148/2026), quindi su un anno chiuso con un reddito basso il minimo costa più del calcolo ordinario.
In una società di persone chi versa l'imposta sostitutiva del ravvedimento?
L'IRAP sostitutiva la versa la società, le imposte sui redditi i soci oppure la società al posto loro. L'opzione su quell'annualità si perfeziona solo quando sono stati presentati tutti i modelli F24 della prima o unica rata, come prevede il punto 3.2 del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 23 ottobre 2026.
Dott. Luca Mochi
Dottore commercialista, iscritto all'ODCEC di Roma, sez. A, n. AA_014139.
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