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Appalti e prezziPubblicato il 9 min di lettura

Contratto collettivo diverso da quello del bando: come dimostrare l'equivalenza

Applichi un contratto collettivo diverso da quello del bando? Cosa chiede l'allegato I.01 del codice appalti e cosa allegare all'offerta.

Di Dott. Luca Mochi
Dottore commercialista

In questo articolo
  1. Il bando indica un contratto e la mia impresa ne applica un altro: posso presentare l’offerta?
  2. Nell’edilizia l’equivalenza è già riconosciuta?
  3. Che cosa si confronta quando la presunzione non vale?
  4. Quando devo consegnare la dichiarazione di equivalenza?
  5. L’equivalenza può abbassare il costo della manodopera in offerta?
  6. Che cosa allego all’offerta?
  7. Fonti
  8. Domande frequenti

A una gara d’appalto puoi partecipare applicando un contratto collettivo diverso da quello richiesto dal bando, a patto che garantisca tutele equivalenti ai lavoratori. Per i lavori edili l’allegato I.01 del codice dei contratti pubblici considera già equivalenti i tre contratti nazionali di settore, e la relativa dichiarazione va inserita direttamente nell’offerta.

Il bando indica un contratto e la mia impresa ne applica un altro: posso presentare l’offerta?

La possibilità è prevista dall’articolo 11 del D.Lgs. 36/2023. La norma impone alla stazione appaltante, cioè all’ente pubblico che indice la gara, di indicare negli atti quale contratto collettivo nazionale applicare al personale; al comma 3, però, consente all’operatore economico che partecipa di indicare il diverso contratto che adotta sul serio, purché assicuri le stesse tutele ai dipendenti. Chi applica un altro CCNL resta quindi in gara, ma tocca a lui dimostrare l’equivalenza.

Prendiamo un’impresa inventata, utile per seguire il calcolo con cifre concrete. Si tratta di un’impresa artigiana con otto operai che concorre per una manutenzione stradale da 480.000 euro; applica ai dipendenti il contratto dell’edilizia artigianato, mentre il bando richiede l’edilizia industria e cooperative. La risposta al dubbio del titolare, che teme di essere escluso, si trova nell’allegato I.01 al codice, introdotto dal correttivo del 2024 proprio per stabilire come verificare l’equivalenza.

Nell’edilizia l’equivalenza è già riconosciuta?

Nei lavori edili l’allegato I.01 semplifica il passaggio all’articolo 3 con una presunzione. La prima condizione verifica le firme sui due testi: il contratto applicato e quello a bando devono essere sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, cioè dai sindacati che in quel settore hanno più iscritti e più contratti applicati. Lato datori di lavoro, invece, le firme devono appartenere ad associazioni diverse da quelle del contratto scelto dall’ente. L’allegato pone altre due condizioni: i contratti devono rientrare nello stesso sottosettore, cioè nello stesso comparto di attività, e l’impresa deve applicare l’accordo corrispondente alla propria natura giuridica o dimensione. Al comma 2 la norma entra nel dettaglio, considerando equivalenti per l’edilizia i tre contratti nazionali archiviati dal CNEL, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, con i codici F012, F015 e F018.

Questi codici alfanumerici unici identificano i tre contratti principali del settore: F012 per l’industria e le cooperative, F015 per l’artigianato e F018 per la piccola e media industria. Poiché l’impresa artigiana dell’esempio applica il contratto coerente con il proprio inquadramento, rientra nella presunzione: le basterà quindi presentare la dichiarazione indicando il codice corretto. Il meccanismo non vale al contrario, perché un’azienda industriale che applicasse il contratto artigiano per spendere meno uscirebbe dal perimetro, non rispettando il requisito dimensionale.

Che cosa si confronta quando la presunzione non vale?

Se non si rientra nell’articolo 3, il confronto si sposta sulle singole voci previste dall’articolo 4. Sul piano economico si valutano cinque componenti fisse della retribuzione globale annua: retribuzione tabellare annuale, indennità di contingenza, elemento distinto della retribuzione, eventuali mensilità supplementari e altre indennità fisse. L’indennità di contingenza e l’elemento distinto della retribuzione, indicato come EDR sul cedolino, sono quote contrattuali fisse che si sommano alla paga oraria di base per gli operai edili, a differenza delle voci che cambiano da un mese all’altro.

Sul piano normativo i parametri da verificare sono quattordici: periodo di prova e di preavviso, conservazione del posto per malattia e infortunio, permessi retribuiti, bilateralità, cioè gli enti gestiti insieme da imprese e sindacati, previdenza e sanità integrative, oltre agli obblighi verso gli enti previdenziali e la Cassa Edile, l’ente paritetico che gestisce gratifiche natalizie, ferie e prestazioni di settore.

La stazione appaltante può ritenere sussistente l’equivalenza se il totale economico fisso del contratto adottato pareggia o supera quello richiesto e se gli scostamenti sulle tutele normative sono trascurabili, secondo i criteri che verranno fissati dalle linee guida del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Riprendendo il nostro esempio su 1.700 ore retribuite l’anno per un operaio qualificato, il prospetto evidenzia le differenze.

Componenti fisse, un annoContratto indicato nel bandoContratto applicato dall’impresa
Retribuzione tabellare annuale12.900 euro12.560 euro
Indennità di contingenza5.080 euro5.080 euro
Elemento distinto della retribuzione100 euro100 euro
Mensilità aggiuntive e altre indennità2.450 euro2.220 euro
Totale20.530 euro19.960 euro

Il contratto dell’impresa resta inferiore di 570 euro l’anno, pari al 2,8% in meno, che su otto operai produce uno scarto complessivo di 4.560 euro. Essendo il totale più basso, la verifica voce per voce dell’articolo 4 non reggerebbe: è per questo che la presunzione dell’articolo 3 diventa decisiva per le imprese edili.

Quando devo consegnare la dichiarazione di equivalenza?

La dichiarazione va allegata all’offerta, poiché l’articolo 11, comma 4, del codice e l’articolo 5 dell’allegato I.01 indicano momenti differenti. Il primo colloca l’acquisizione della dichiarazione prima dell’affidamento o dell’aggiudicazione, a gara già orientata; il secondo impone ai concorrenti di produrla subito con l’offerta, permettendo di controllare la congruità economica delle proposte. Inserire il documento direttamente nella busta tutela l’impresa, soddisfacendo entrambe le prescrizioni.

Il 1° ottobre 2026 l’assemblea del CNEL ha approvato un disegno di legge che modifica l’articolo 5, prevedendo che la mancata allegazione nell’offerta non comporti l’esclusione e demandando la richiesta alla stazione appaltante. Trattandosi di un’iniziativa legislativa e non di una legge in vigore, le regole attuali di gara restano invariate.

L’equivalenza può abbassare il costo della manodopera in offerta?

Non si può abbassare il costo della manodopera, perché l’articolo 41, comma 14, del codice dei contratti pubblici scorpora la manodopera e gli oneri di sicurezza dall’importo soggetto a ribasso. La spesa per il personale stimata dall’ente resta esclusa dallo sconto, anche se lo stesso comma permette all’operatore di dimostrare che il ribasso deriva da una migliore organizzazione interna, come rese di cantiere più alte o l’impiego di macchinari proprietari. Adottare un contratto meno oneroso incide invece sulla retribuzione e non sull’efficienza: di conseguenza, l’equivalenza non autorizza a ridurre l’importo della manodopera esposto in gara.

Il margine della commessa, cioè quello che ti resta a lavori ultimati, segue però logiche diverse. Le componenti fisse dell’allegato I.01 considerano le retribuzioni contrattuali, mentre il costo reale per l’impresa include contributi, versamenti in Cassa Edile, festività, maltempo e tempi morti in cantiere. Si tratta del costo orario effettivo, approfondito nell’articolo sul costo orario di un operaio edile: due contratti equivalenti sulla carta possono generare esborsi orari differenti, che pesano interamente sul bilancio finale.

Che cosa allego all’offerta?

Per partecipare a una gara applicando un contratto diverso da quello richiesto servono pochi documenti precisi:

  1. la dichiarazione di equivalenza delle tutele, con il nome del contratto applicato e il relativo codice dell’archivio CNEL;
  2. il codice del contratto indicato nel bando, per circoscrivere il raffronto tra i due testi;
  3. il prospetto delle cinque componenti fisse della retribuzione annua per entrambi i contratti, articolato voce per voce;
  4. la tabella comparativa sui quattordici parametri normativi dell’articolo 4, con l’evidenza degli scostamenti;
  5. il costo della manodopera inserito nell’offerta, calcolato sul contratto reale e coerente con la quota scorporata dal ribasso.

Quest’ultimo passaggio richiede attenzione perché nasce dai conti del cantiere e non dall’ufficio gare: per determinare il costo orario reale dei dipendenti per commessa, includendo gli oneri accessori, puoi richiedere una demo di EdilBudget partendo dai costi storici aziendali. Ad appalto acquisito, la gestione economica proseguirà con la revisione dei prezzi negli appalti pubblici, per recuperare le variazioni di costo dei materiali durante l’esecuzione.

Fonti

Domande frequenti

Devo allegare la dichiarazione di equivalenza anche se il bando non la chiede?

Sì. L'articolo 5 dell'allegato I.01 al D.Lgs. 36/2023, inserito dall'articolo 73 del D.Lgs. 209/2024, chiede agli operatori economici di trasmettere la dichiarazione in sede di presentazione dell'offerta, quindi conviene metterla nella busta anche quando il bando tace (testo consultato il 21/10/2026).

La mia è un'impresa artigiana: l'equivalenza vale anche per me?

L'articolo 3, comma 2, dell'allegato I.01 considera equivalenti i contratti nazionali dell'edilizia registrati con i codici F012, F015 e F018 nell'archivio dei contratti collettivi del CNEL, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, a condizione che l'impresa applichi il contratto corrispondente alla propria dimensione o natura giuridica.

Che cosa si confronta per dire che due contratti collettivi sono equivalenti?

Le cinque componenti fisse della retribuzione globale annua elencate dall'articolo 4, comma 2, dell'allegato I.01, cioè retribuzione tabellare, indennità di contingenza, elemento distinto della retribuzione, mensilità aggiuntive e altre indennità, insieme ai quattordici parametri normativi del comma 3, come periodo di prova, preavviso, comporto per malattia e permessi retribuiti.

La Cassa Edile conta nel giudizio di equivalenza?

Sì. Tra i parametri normativi dell'articolo 4, comma 3, dell'allegato I.01 c'è la lettera n), che riguarda gli obblighi di denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, e la formazione su salute e sicurezza sul lavoro.

Posso offrire un ribasso più alto perché applico un contratto che costa meno?

No. L'articolo 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023 tiene i costi della manodopera e della sicurezza fuori dall'importo assoggettato al ribasso, quindi lo sconto si calcola su quello che resta, senza bisogno di dimostrare nulla, e il contratto che applichi non allarga quella base. La dimostrazione che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, che lo stesso comma lascia ferma, serve a giustificare uno sconto più alto e non ad avere il diritto di offrirlo (testo vigente consultato il 21/10/2026).

Dott. Luca Mochi

Dottore commercialista, iscritto all'ODCEC di Roma, sez. A, n. AA_014139.

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