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Testo unico IVA dal 2027: cosa cambia nelle fatture di un'impresa edile

Dal 1° gennaio 2027 il Testo unico IVA sostituisce il DPR 633/72: i nuovi articoli da scrivere in fattura e la checklist da chiudere entro dicembre.

Di Dott. Luca Mochi
Dottore commercialista

In questo articolo
  1. Che cos’è il Testo unico IVA e da quando si applica?
  2. Dal 2027 devo scrivere un articolo diverso in fattura?
  3. Il reverse charge in edilizia cambia?
  4. Lo split payment verso la pubblica amministrazione cambia?
  5. E l’aliquota ridotta sui lavori di recupero?
  6. Cosa controllare nelle tue commesse ed entro quando?
  7. Fonti
  8. Domande frequenti

Dal 1° gennaio 2027 in fattura cambiano i numeri degli articoli, mentre le regole restano identiche: il reverse charge del subappalto edile, cioè la fattura senza IVA, passa dall’art. 17 del DPR 633/72 all’art. 64 del Testo unico, e lo split payment, con l’IVA versata dall’ente pubblico, dall’art. 17-ter all’art. 65. Entro dicembre resta quindi da aggiornare modelli e gestionale.

Che cos’è il Testo unico IVA e da quando si applica?

Il Testo unico IVA, approvato con il decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, raccoglie in 171 articoli la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto finora dispersa nel DPR 633/72 e nelle modifiche di cinquant’anni, attuando la delega fiscale dell’art. 21 della legge 111/2023. Anche se è pubblicato in Gazzetta Ufficiale dal 30 gennaio 2026 ed è entrato in vigore il 31 gennaio 2026, le sue disposizioni si applicano soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2027, come stabilisce l’art. 171, intitolato «Decorrenza».

Dalla stessa data, il 1° gennaio 2027, l’art. 170 del Testo unico abroga gli articoli da 1 a 17 e da 17-ter a 27 del DPR 633/72, le tabelle allegate A, B e C e molte altre norme collegate. Fino alla fine del 2026 quegli articoli restano validi e sostengono le fatture di dicembre, mentre dal 1° gennaio 2027 la disciplina dell’IVA si troverà unicamente nel Testo unico.

Dal 2027 devo scrivere un articolo diverso in fattura?

Sì, serve aggiornarli se nel modello compare un articolo del DPR 633/72, perché il richiamo va allineato alla norma corrispondente del Testo unico. Prendiamo un’impresa con tre cantieri aperti, inventata per mostrare le fatture coinvolte: nella prima settimana di gennaio 2027 ne deve emettere tre, una per un subappalto di strutture da 48.000 euro al netto dell’IVA verso l’appaltatore principale, una da 92.000 euro per la manutenzione di una scuola del Comune e una da 36.600 euro con aliquota al 10 per cento per la ristrutturazione di un appartamento privato. Sono 176.600 euro di lavori divisi su tre diciture di legge, ciascuna con un articolo che cambia dal 1° gennaio pur mantenendo la stessa regola sostanziale.

OperazioneFino al 31/12/2026Dal 1/1/2027
Subappalto edile in reverse chargeart. 17, comma 6, lett. a), DPR 633/72art. 64, comma 6, lett. a), D.Lgs. 10/2026
Pulizia, demolizione, impianti e completamento di edificiart. 17, comma 6, lett. a-ter), DPR 633/72art. 64, comma 6, lett. c), D.Lgs. 10/2026
Fattura a una pubblica amministrazione in split paymentart. 17-ter, DPR 633/72art. 65, D.Lgs. 10/2026
Contenuto obbligatorio della fatturaart. 21, DPR 633/72art. 72, D.Lgs. 10/2026
Appalto su interventi di recupero con aliquota al 10 per centoTabella A, parte III, n. 127-quaterdicies, DPR 633/72Tabella A, parte IV, n. 117, D.Lgs. 10/2026

Il reverse charge in edilizia cambia?

Nel subappalto edile la regola resta la stessa: la fattura esce senza addebito dell’IVA e l’imposta la applica il committente. L’art. 64, comma 6, lettera a), del Testo unico riprende il testo dell’art. 17 del DPR 633/72 aggiornando solo i rinvii interni, e si applica alle prestazioni edili svolte da subappaltatori verso imprese che costruiscono o ristrutturano immobili, verso l’appaltatore principale o verso un altro subappaltatore, lasciando fuori i contratti con il contraente generale a cui è affidata la totalità dell’opera. Alla lettera c) dello stesso comma si trovano poi le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici, finora inserite alla lettera a-ter).

Quanto alla dicitura, il comma 5 dell’art. 64 impone l’annotazione «inversione contabile» e ammette l’indicazione della norma: l’annotazione è la parte necessaria, mentre il richiamo all’articolo resta facoltativo. Quando il modello cita la legge, però, occorre indicare l’art. 64, perché dal 1° gennaio 2027 l’art. 17 è abrogato e la fattura rimanderebbe a una disciplina non più in vigore. Per verificare quando opera il meccanismo e quali codici ATECO verificare fra quelli dell’attività, c’è la guida sul reverse charge in edilizia e i codici ATECO.

Lo split payment verso la pubblica amministrazione cambia?

Anche per lo split payment cambia solo il riferimento normativo: il meccanismo che fa versare l’IVA all’ente pubblico invece che all’impresa esecutrice si sposta dall’art. 17-ter del DPR 633/72 all’art. 65 del Testo unico, che ne riproduce le regole senza variazioni. L’obbligo riguarda le pubbliche amministrazioni, come Comuni o ministeri, oltre agli enti, alle società e alle fondazioni controllati da queste strutture. Quando invece la partecipazione pubblica è solo parziale, l’art. 65 richiede una quota di almeno il 70 per cento, calcolata sul capitale delle società o sul fondo di dotazione delle fondazioni, cioè il patrimonio conferito alla costituzione.

Per il lavoro di cantiere il comma 4 dell’art. 65 offre un aiuto pratico, perché obbliga il committente pubblico a rilasciare, se richiesto, un’attestazione in cui dichiara di rientrare nello split payment: con questo documento l’impresa è tenuta ad applicare il regime senza dover chiarire la quota di una società partecipata con semplici telefonate. Il comma 3, infine, vincola l’efficacia del meccanismo alla deroga concessa dal Consiglio dell’Unione europea, mantenendolo attivo finché dura l’autorizzazione comunitaria.

E l’aliquota ridotta sui lavori di recupero?

L’aliquota al 10 per cento rimane invariata e si sposta solo la disposizione che la contiene. I contratti di appalto per interventi di recupero, finora regolati dal n. 127-quaterdicies della Tabella A, parte III, del DPR 633/72 con il rimando all’art. 31 della legge 457/1978, dal 1° gennaio 2027 passano al n. 117 della Tabella A, parte IV, del Testo unico, dedicata ai beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento, con il rinvio aggiornato all’art. 3, comma 1, del DPR 380/2001, il testo unico dell’edilizia. Da questa voce rimangono escluse le lettere a), b) ed e) del medesimo articolo, ossia manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e nuova costruzione, mentre restano inclusi restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.

Nella fattura al privato del nostro esempio l’importo finale non varia: 36.600 euro di lavori con IVA al 10 per cento generano 3.660 euro di imposta per 40.260 euro complessivi, con o senza Testo unico. Si corregge soltanto la riga del capitolato o del documento in cui compariva la citazione «Tabella A, parte III, del DPR 633/72».

Cosa controllare nelle tue commesse ed entro quando?

L’aggiornamento va completato entro il 31 dicembre 2026, così che le fatture del 2027 escano già con i riferimenti corretti, organizzando i passaggi in questo modo:

  1. i modelli di fattura del gestionale e le formule inserite a mano nel campo note, dove l’art. 17 e l’art. 17-ter rimangono memorizzati a lungo;
  2. l’elenco delle commesse con reverse charge, split payment o aliquota al 10 per cento, da verificare per prime: se le commesse sono già inserite in un controllo di gestione la lista si ottiene subito, mentre con i soli registri IVA va ricostruita voce per voce, e per vederne il funzionamento puoi richiedere una demo di EdilBudget;
  3. i contratti e i capitolati sottoscritti con citazioni del DPR 633/72, da controllare uno ad uno perché le commesse attive dopo gennaio non continuino a richiamare un testo superato;
  4. la richiesta della versione aggiornata al fornitore del gestionale, da fissare per novembre così da provare l’emissione dei tre casi già a dicembre.

Il secondo passaggio collega gli altri due, poiché a ogni commessa individuata corrispondono il modello da correggere al primo punto e il contratto da riesaminare al terzo.

Fonti

Domande frequenti

Da quando si applica il Testo unico IVA?

Dal 1° gennaio 2027, come stabilisce l'art. 171 del Testo unico IVA, il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 gennaio 2026 ed entrato in vigore il 31 gennaio 2026. Per le fatture emesse fino al 31 dicembre 2026 vale ancora il DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che l'art. 170 del D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 abroga dal 1° gennaio 2027.

Il reverse charge nel subappalto edile cambia con il Testo unico IVA?

La regola resta la stessa e cambia il riferimento: il subappalto edile passa dall'art. 17, comma 6, lettera a), del DPR 633/72 all'art. 64, comma 6, lettera a), del D.Lgs. 10/2026. L'annotazione «inversione contabile» in fattura è quella prevista dall'art. 64, comma 5, mentre l'indicazione della norma resta eventuale.

Quale articolo si scrive in fattura per lo split payment dal 2027?

Dal 1° gennaio 2027 lo split payment verso le amministrazioni pubbliche si legge nell'art. 65 del D.Lgs. 10/2026, che prende il posto dell'art. 17-ter del DPR 633/72 e ne riporta la stessa disciplina, compreso l'obbligo per l'ente di rilasciare l'attestazione su richiesta dell'impresa.

L'aliquota IVA al 10 per cento sui lavori di recupero cambia dal 2027?

L'aliquota resta il 10 per cento. La voce passa dal n. 127-quaterdicies della Tabella A, parte III, del DPR 633/72 al n. 117 della Tabella A, parte IV, del D.Lgs. 10/2026, con il rinvio aggiornato all'art. 3, comma 1, del DPR 6 giugno 2001, n. 380.

Dott. Luca Mochi

Dottore commercialista, iscritto all'ODCEC di Roma, sez. A, n. AA_014139.

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