Dal 1° aprile 2025 il reverse charge sui lavori in subappalto segue i codici Ateco 2025: resta in inversione contabile solo chi svolge un’attività della sezione F «Costruzioni». L’Agenzia delle Entrate lo ha confermato nella risposta ai quesiti di Telefisco del 24 settembre 2026, e il restauro di edifici storici, finito nella sezione S, è uscito dal meccanismo.
A chi si applica il reverse charge nei lavori in subappalto?
Quando un’impresa edile affida un lavoro in subappalto, l’articolo 17, comma 6, lettera a), del DPR 633/1972, la legge che regola l’IVA, chiede al subappaltatore di emettere la fattura senza addebitare l’imposta. A versarla allo Stato è il cliente che riceve il lavoro, ed è questa l’inversione contabile che in cantiere tutti chiamano reverse charge. La regola copre i lavori resi a un’impresa che costruisce o ristruttura immobili, all’appaltatore principale o a un altro subappaltatore, quindi tocca quasi ogni passaggio della catena di un cantiere.
Perché la regola avesse un confine oggettivo, l’Agenzia delle Entrate l’ha agganciata al codice Ateco, cioè la sigla con cui la Camera di commercio registra l’attività che un’impresa svolge davvero, e con la circolare 37/E del 29 dicembre 2006 ha indicato come rilevante la sezione F «Costruzioni» di quell’elenco. La circolare 14/E del 27 marzo 2015 ha poi confermato l’impostazione, precisando che la lettera a) copre le attività della sezione F diverse da installazione di impianti, demolizione e completamento, che hanno invece una regola a parte.
Che cosa è cambiato con i codici Ateco 2025?
La classificazione Ateco 2025 è entrata in vigore il 1° gennaio 2025 ed è diventata operativa dal 1° aprile 2025, e nel passaggio alcune attività della sezione F sono finite altrove. Nella risposta ai quesiti di Telefisco del 24 settembre 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’applicazione del reverse charge resta subordinata alla riconducibilità dell’attività svolta alla sezione F della classificazione Ateco vigente, quindi dal 1° aprile 2025 si guarda l’Ateco 2025 e non più l’Ateco 2007.
Il caso portato all’Agenzia riguarda proprio il restauro di edifici storici, che con l’Ateco 2007 stava nel codice 41.20.00 «Costruzione di edifici residenziali e non residenziali», dentro la sezione F, mentre con l’Ateco 2025 è passato al codice 91.30.01 «Conservazione e restauro del patrimonio culturale», nella sezione S. Dal 1° aprile 2025, quindi, chi esegue restauro di edifici storici in subappalto fattura con le ordinarie regole di assolvimento dell’imposta: addebita l’IVA in fattura e la versa lui.
Due fatture da 40.000 euro nello stesso cantiere: che cosa cambia?
Il cantiere che segue è inventato e serve solo a mettere i due conti uno accanto all’altro. Un’impresa generale ristruttura un palazzo vincolato e affida due subappalti dello stesso importo, 40.000 euro al netto dell’IVA: il restauro delle facciate storiche a un’impresa specializzata con codice 91.30.01, e il rifacimento di murature e solai a un’impresa la cui attività resta nella sezione F. Sull’aliquota ipotizziamo il 22 per cento, perché conta il regime applicato e non la misura dell’imposta.
L’impresa del restauro emette una fattura di 40.000 euro più 8.800 euro di IVA e incassa 48.800 euro, poi quegli 8.800 euro li gira allo Stato con la liquidazione periodica, cioè il conteggio con cui ogni mese o ogni trimestre si versa la differenza fra l’IVA incassata dai clienti e quella pagata ai fornitori. Se il cliente paga a 90 giorni, la liquidazione arriva prima dell’incasso, costringendo l’impresa ad anticipare 8.800 euro di cassa propria: su quattro subappalti uguali, l’anticipo supera i 35.000 euro nel trimestre.
L’impresa delle murature emette invece una fattura di 40.000 euro senza IVA, con l’annotazione «inversione contabile»: incassa 40.000 euro e basta, mentre l’imposta la gestisce il cliente. Chi lavora quasi soltanto in subappalto incassa così poca IVA a fronte di quella pagata ai fornitori, accumulando verso lo Stato un credito che rientra come rimborso oppure in compensazione, cioè usandolo per pagare con l’F24 altre imposte e i contributi. È uno dei motivi per cui l’IVA va tenuta dentro il budget di un’impresa edile insieme ai costi di cantiere, perché su una commessa lunga quel credito pesa sulla cassa quanto una fattura non incassata.
Il reverse charge cambia l’aliquota IVA?
L’aliquota resta quella del lavoro e cambia soltanto chi versa l’imposta allo Stato. La norma prevede che la fattura sia emessa senza addebito d’imposta e con l’annotazione «inversione contabile», per poi essere integrata dal cliente con aliquota e imposta e registrata sia fra gli acquisti sia fra le vendite, così che l’IVA entri ed esca nello stesso conteggio. Chiedersi quale aliquota si applichi con il reverse charge porta quindi fuori strada: l’aliquota si determina come sempre dal tipo di lavoro e dall’immobile, mentre l’inversione contabile interviene dopo, sul solo meccanismo di versamento.
Sbagliare regime costa comunque qualcosa, anche se meno di quanto si tema. Se il subappaltatore addebita l’IVA su un lavoro da fatturare in inversione contabile, l’articolo 6, comma 9-bis.1, del decreto legislativo 471/1997, la legge che fissa le sanzioni sull’IVA, lascia al cliente la detrazione, cioè la possibilità di scalare quell’imposta da quella dovuta allo Stato, evitandogli di versarla una seconda volta. Al posto dell’imposta scatta una sanzione da 250 a 10.000 euro a carico del cliente, dovuta in solido anche da chi ha emesso la fattura, e la detrazione cade solo se emerge che l’IVA ordinaria nascondeva un intento di evasione o di frode di cui il cliente era consapevole.
E per demolizioni, impianti e completamento di edifici?
Per la pulizia, la demolizione, l’installazione di impianti e il completamento di edifici la stessa norma usa la lettera a-ter, che applica l’inversione contabile anche senza subappalto, mentre la risposta dell’Agenzia del 24 settembre 2026 riguarda la sola lettera a). L’ANCE, nella nota del 7 ottobre 2026, sostiene che il criterio del codice Ateco non si possa estendere in automatico alla lettera a-ter e che per demolizioni, impianti e completamento si debba continuare a guardare la tipologia di prestazione descritta dalla circolare 14/E del 2015, in attesa di un chiarimento ufficiale. Trattandosi della lettura di un’associazione di categoria, su questi lavori conviene annotare nella commessa quale criterio hai applicato in fattura e perché.
Che cosa controllare nelle fatture emesse da aprile 2025?
Il controllo parte dalle commesse aperte dopo il 1° aprile 2025 con un subappalto, e si fa su quattro dati presenti nei documenti aziendali:
- il codice Ateco dell’attività effettivamente svolta da chi fattura, come risulta oggi nella visura camerale;
- la sezione in cui quel codice è collocato nell’Ateco 2025, perché la sezione F tiene il lavoro dentro il reverse charge e le altre sezioni lo lasciano fuori;
- la descrizione del lavoro nel contratto di subappalto, che deve corrispondere all’attività dichiarata;
- il regime applicato in ogni fattura emessa e ricevuta dal 1° aprile 2025, cioè IVA addebitata oppure annotazione di inversione contabile.
Gli errori più frequenti nascono dal codice vecchio: un’impresa di restauro che continua a fatturare in inversione contabile come nel 2024, oppure un’impresa generale che respinge una fattura con IVA convinta che il subappalto edile vada sempre senza imposta. Se il regime è sbagliato, si mettono a confronto la visura camerale aggiornata di chi ha fatturato e il contratto di subappalto, che insieme stabiliscono le regole corrette, dato che la risposta dell’Agenzia non indica come correggere le fatture già emesse.
La parte faticosa resta ritrovare i documenti giusti, perché con dieci cantieri aperti i contratti e le fatture di subappalto finiscono sparsi fra commesse diverse e il regime applicato emerge solo aprendo ogni singolo file. Se vuoi vedere IVA, incassi e margine commessa per commessa, puoi richiedere una demo di EdilBudget portando le fatture di subappalto emesse da aprile 2025.
Fonti
- Agenzia delle Entrate, risposta al quesito «Reverse charge e sezione F Ateco 2025», Speciale Telefisco 2026 del 24 settembre 2026 (testo pubblicato in allegato da ANCE), consultato il 20/10/2026
- DPR 633/1972, articolo 17, testo vigente su Normattiva, consultato il 20/10/2026
- Decreto legislativo 471/1997, articolo 6, testo vigente su Normattiva, consultato il 20/10/2026
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006, consultato il 20/10/2026
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 14/E del 27 marzo 2015, consultato il 20/10/2026
- ANCE, «Reverse charge in edilizia, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sui nuovi codici Ateco 2025», 7 ottobre 2026, consultato il 20/10/2026
Domande frequenti
Il restauro di edifici storici è ancora soggetto a reverse charge?
No. Nella risposta ai quesiti di Telefisco del 24 settembre 2026 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che dal 1° aprile 2025 il restauro di edifici storici, confluito nel codice 91.30.01 della sezione S dell'Ateco 2025, esce dall'inversione contabile e segue le regole ordinarie dell'IVA: chi esegue il lavoro addebita l'imposta in fattura e la versa lui allo Stato.
Il reverse charge cambia l'aliquota IVA del lavoro?
No. L'articolo 17, quinto comma, del DPR 633/1972 prevede che la fattura sia emessa senza addebito d'imposta e con l'annotazione «inversione contabile», e che il cliente la integri indicando aliquota e imposta: l'aliquota resta quella del lavoro, cambia chi versa l'imposta allo Stato.
Per demolizioni, impianti e completamento vale lo stesso criterio dei codici Ateco?
La risposta dell'Agenzia delle Entrate del 24 settembre 2026 riguarda la lettera a) dell'articolo 17, comma 6, del DPR 633/1972. Per le prestazioni della lettera a-ter l'ANCE, nella nota del 7 ottobre 2026, ritiene che si debba continuare a guardare la tipologia di prestazione descritta dalla circolare 14/E del 27 marzo 2015, in attesa di un chiarimento ufficiale.
Dott. Luca Mochi
Dottore commercialista, iscritto all'ODCEC di Roma, sez. A, n. AA_014139.
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