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Costo del lavoroPubblicato il 9 min di lettura

SIISL e bonus assunzioni: che cosa cambia per l'impresa edile dal 1° dicembre 2026

Dal 1° dicembre 2026 lo sgravio contributivo spetta solo se la posizione è pubblicata sul SIISL: date, conto in euro e checklist per l'impresa edile.

Di Dott. Luca Mochi
Dottore commercialista

In questo articolo
  1. Che cosa cambia dal 1° dicembre 2026 e chi riguarda?
  2. Fino a quando si può pubblicare dopo l’assunzione?
  3. Quanto vale lo sgravio che un’impresa edile rischia di perdere?
  4. Che cosa dicono decreto e allegato su chi non pubblica?
  5. Come si pubblica la posizione, e chi può farlo per l’impresa?
  6. Che cosa aggiungere alla procedura di assunzione entro il 30 novembre?
  7. Fonti
  8. Domande frequenti

Dal 1° dicembre 2026 lo sgravio contributivo spetta solo se pubblichi la posizione di lavoro sul SIISL, il portale del Ministero del Lavoro, prima di assumere o lo stesso giorno dell’assunzione. Se per un operaio edile assunto a dicembre con l’agevolazione per gli over 50 salti l’annuncio, l’omissione si traduce in 6.300 euro di contributi in più a carico tuo.

Che cosa cambia dal 1° dicembre 2026 e chi riguarda?

La pubblicazione diventa così un requisito per accedere allo sgravio. Con l’articolo 3 del decreto n. 134 del 5 ottobre 2026, il Ministro del Lavoro subordina infatti i benefici contributivi per i datori di lavoro privati alla pubblicazione della posizione di lavoro sul SIISL, il sistema informativo del Ministero in cui imprese e agenzie inseriscono le offerte. Per beneficio contributivo la norma intende qualsiasi sgravio a carico delle risorse pubbliche che riduca o azzeri i contributi dovuti all’INPS, comprendendo sia le agevolazioni delle singole leggi sia quelle riordinate nel Codice degli incentivi, cioè il decreto legislativo 184 del 2025.

L’obbligo riguarda tutti i datori di lavoro privati e tocca quindi le imprese edili, mentre restano esclusi gli enti pubblici. Restano comunque confermati i benefici già richiesti, autorizzati o in corso di erogazione al 1° aprile 2026 per assunzioni precedenti, quindi le agevolazioni attive su un operaio assunto l’anno scorso continuano senza adempimenti ulteriori. La novità incide invece sui contratti stipulati da dicembre in poi, compresi quelli programmati per le commesse invernali.

Fino a quando si può pubblicare dopo l’assunzione?

Questa possibilità vale solo fino al 30 novembre 2026. L’articolo 3, comma 2, del decreto ha infatti introdotto una fase sperimentale, partita il 1° aprile, che permette di pubblicare la posizione anche a rapporto già avviato senza perdere il beneficio: in quel caso il portale si limita ad archiviare l’annuncio senza mostrarlo agli iscritti. Dal 1° dicembre questa deroga si chiude e, come ribadito dal Ministero del Lavoro nella notizia dell’8 ottobre 2026, l’annuncio deve precedere o accompagnare l’assunzione.

Il riferimento resta sempre la data in cui assumi l’operaio, non quella in cui carichi l’offerta. La differenza si misura in pochi giorni: un annuncio inserito il 2 dicembre per un lavoratore assunto il 1° dicembre arriva fuori tempo massimo, mentre chi viene assunto il 28 novembre rientra nella fase sperimentale anche se l’offerta viene registrata a dicembre. Nei fatti di cantiere la scadenza è stretta, perché spesso l’assunzione si formalizza il giorno stesso in cui partono le lavorazioni e ora l’annuncio va inserito insieme al contratto.

Quanto vale lo sgravio che un’impresa edile rischia di perdere?

Prendiamo un’impresa inventata, che serve solo a far vedere il conto: dodici operai in organico, un cantiere che apre lunedì 14 dicembre 2026 e un tredicesimo addetto da inserire per rispettare il cronoprogramma. Il lavoratore ha 54 anni ed è disoccupato da diciotto mesi, quindi rientra nei requisiti dell’articolo 4, commi 8 e 10, della legge 92/2012: contratto a tempo indeterminato e contributi a carico dell’impresa dimezzati per diciotto mesi dalla data di assunzione.

Le istruzioni dell’INPS, contenute nella circolare n. 111 del 24 luglio 2013, vincolano lo sgravio all’incremento netto dell’organico rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, calcolato sull’intera azienda e non sul cantiere. La circolare prevede però diverse eccezioni in cui il beneficio spetta anche senza un aumento effettivo del personale: dimissioni volontarie, pensionamento per limiti di età, invalidità sopravvenuta, decesso, riduzione volontaria dell’orario e licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. Se invece la sostituzione segue un licenziamento per riduzione di personale, l’organico complessivo non cresce e l’agevolazione si perde.

Nel preventivo della commessa l’impresa ha calcolato 700 euro al mese di oneri contributivi per quell’operaio, quindi l’esonero vale 350 euro al mese, pari a 6.300 euro sui diciotto mesi previsti. Considerando 170 ore lavorate al mese, il beneficio abbatte il costo della manodopera di 2,06 euro all’ora: su 1.200 ore stimate nel cantiere di dicembre, perdere lo sgravio significa spendere 2.472 euro in più. Rispetto a un margine previsto di 38.000 euro, sfuma così il 6,5% del guadagno per una mancata pubblicazione, senza che vi siano errori di prezzo o varianti scoperte. Per accorgersene mentre il lavoro avanza occorre trattare lo sgravio come voce distinta della tariffa oraria, applicando lo schema descritto in come si costruisce il costo orario di un operaio edile.

Che cosa dicono decreto e allegato su chi non pubblica?

Il testo del decreto non stabilisce sanzioni pecuniarie e non offre una procedura di recupero: vincola direttamente il diritto al beneficio alla pubblicazione della posizione di lavoro, lasciando la facoltà di inserimento tardivo solo alla fase sperimentale che si esaurisce il 30 novembre 2026. Se un’assunzione di dicembre avviene senza annuncio preventivo, lo sgravio decade e l’azienda versa i contributi per intero per tutti i mesi in cui contava di versarne la metà. L’allegato tecnico non contempla sanatorie, ma chiarisce che il codice identificativo della posizione serve nel momento in cui fruisci dello sgravio, all’interno della denuncia contributiva mensile.

Sul piano operativo si attendono ancora indicazioni di dettaglio dell’INPS. L’ultimo chiarimento ufficiale è il messaggio n. 1153 del 31 marzo 2026, emanato per la fase sperimentale in cui il codice andava indicato su base facoltativa. Il Ministero ha rimandato a successive istruzioni dell’Istituto anche per la gestione a regime, ma al 4 novembre 2026 non risultano ulteriori circolari in materia.

Come si pubblica la posizione, e chi può farlo per l’impresa?

La posizione si inserisce direttamente sul SIISL e il portale rilascia un codice identificativo univoco che segue il rapporto di lavoro. Quel dato va poi trascritto nel flusso UniEmens, la denuncia mensile con cui l’azienda o il consulente trasmette retribuzioni e oneri all’INPS, collegando l’adempimento all’utilizzo effettivo dell’agevolazione. Il portale permette di associare l’annuncio alla comunicazione obbligatoria di assunzione inviata ai centri per l’impiego e include un simulatore degli incentivi: il calcolatore fornisce un primo riscontro, ma la fruizione resta legata al rispetto dei requisiti di legge.

L’operazione non ricade per forza sul titolare. Con le indicazioni del 1° aprile 2026 l’INPS ha chiarito che a pubblicare le offerte sul SIISL possono essere sia i datori di lavoro sia i loro intermediari delegati, compreso lo studio paghe. Le agenzie per il lavoro operano invece sotto un vincolo diverso, perché l’articolo 6, comma 1, del decreto le obbliga a pubblicare sul portale tutte le posizioni gestite. Se la gestione del personale è affidata all’esterno, la pubblicazione può essere svolta dal consulente, purché deleghe e credenziali siano operative il giorno dell’assunzione.

Che cosa aggiungere alla procedura di assunzione entro il 30 novembre?

Rispetto alla procedura consueta si aggiunge solo un passaggio, da collocare con precisione nella sequenza operativa:

  1. scegli lo sgravio e controlla i requisiti del lavoratore sulla scheda del Repertorio nazionale degli incentivi per l’occupazione;
  2. pubblica la posizione sul SIISL e annota l’identificativo che il sistema restituisce;
  3. firma il contratto lo stesso giorno o nei giorni successivi, mai l’inverso;
  4. manda la comunicazione obbligatoria di assunzione;
  5. riporta l’identificativo nel flusso UniEmens del mese e, per le agevolazioni che lo richiedono, manda all’INPS l’istanza dal Cassetto previdenziale aziende, cioè l’area riservata dell’impresa sul sito dell’INPS: per l’incentivo over 50 l’istanza è il modulo «92-2012», e va inviata non più tardi della denuncia contributiva in cui lo sgravio compare.

La prima verifica da compiere riguarda l’accesso al sistema, perché all’avvio dei lavori non ci sarà tempo per completare registrazioni o abilitazioni: occorre verificare subito che l’impresa o il consulente dispongano delle credenziali corrette e della delega formale sul SIISL. Per verificare l’effetto di un’agevolazione sul margine di commessa puoi richiedere una demo di EdilBudget partendo dal budget di un cantiere reale: separando l’incentivo nel costo della manodopera, l’eventuale perdita del beneficio emerge subito nei conti mensili senza attendere la fine dei lavori.

Fonti

Domande frequenti

Se non pubblico la posizione sul SIISL perdo lo sgravio contributivo su quell'operaio?

Per le assunzioni dal 1° dicembre 2026 sì: l'articolo 3 del decreto del Ministro del Lavoro n. 134 del 5 ottobre 2026 subordina il riconoscimento del beneficio contributivo alla pubblicazione della posizione, e la pubblicazione tardiva è ammessa solo fino al 30 novembre 2026.

Le assunzioni agevolate fatte entro il 30 novembre 2026 senza annuncio sul SIISL restano valide?

Sì. Il decreto n. 134/2026, articolo 3, comma 2, apre una fase sperimentale dal 1° aprile al 30 novembre 2026 in cui la posizione si può pubblicare anche dopo l'assunzione senza perdere l'agevolazione, come conferma la notizia del Ministero del Lavoro dell'8 ottobre 2026.

Chi può pubblicare la posizione sul SIISL al posto del titolare dell'impresa edile?

Il datore di lavoro e i suoi intermediari, per esempio lo studio che tiene le paghe, come indica l'INPS nella pagina del 1° aprile 2026 sulla fase sperimentale del SIISL; le agenzie per il lavoro, invece, sono obbligate a pubblicare tutte le posizioni che gestiscono dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro del Lavoro n. 134 del 5 ottobre 2026.

Dott. Luca Mochi

Dottore commercialista, iscritto all'ODCEC di Roma, sez. A, n. AA_014139.

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