Sì: conta la posizione fiscale che l’impresa ha il giorno in cui scade il termine di presentazione dell’offerta, e non quella del giorno in cui l’ufficio chiude i controlli. Con cartelle definitive sopra 5.000 euro l’esclusione scatta anche se il debito viene pagato dopo, come ha confermato il tribunale amministrativo del Lazio in una sentenza dell’ottobre 2026.
Perché un’impresa che ha pagato il debito resta esclusa dalla gara?
Prendiamo un’impresa edile inventata, che serve solo a far vedere come si incastrano le date. Ha davanti un affidamento diretto, cioè un lavoro che l’ente pubblico assegna a un’unica impresa senza mettere in concorrenza più offerte, per 150.000 euro di opere al netto dell’IVA; i costi di commessa previsti sono 136.500 euro, quindi il margine atteso è di 13.500 euro, il 9 per cento dei lavori. Nel cassetto, però, ci sono due cartelle di pagamento notificate il 18 aprile 2025 per 9.200 euro in tutto, mai impugnate e rimaste ferme perché in ufficio nessuno le ha più guardate.
L’offerta parte il 4 settembre 2026, l’ultimo giorno utile, quando le due cartelle sono ancora aperte. Il 22 settembre la stazione appaltante, cioè l’ente pubblico che bandisce e assegna il lavoro, avvia le verifiche sui requisiti e riceve un esito negativo sulla regolarità fiscale. Nel frattempo l’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’ufficio che incassa le cartelle per conto dello Stato, ha bloccato un credito che l’impresa aveva verso un’altra amministrazione e si è presa quei soldi, così il 9 ottobre il debito si chiude per intero. L’esclusione arriva comunque, perché il giorno che conta è il 4 settembre, quando il debito c’era ancora.
Se entro il 4 settembre l’impresa avesse ottenuto una rateizzazione, cioè il provvedimento con cui l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede di pagare il debito a rate, il requisito sarebbe stato a posto e l’offerta sarebbe rimasta in gara. Quei 9.200 euro li ha pagati per intero, ma sedici mesi dopo la notifica delle cartelle e cinque settimane dopo la scadenza dell’offerta, e il ritardo le costa i 13.500 euro di margine di un lavoro che non eseguirà.
Quando un debito fiscale è grave e definitivamente accertato?
La regola sta nell’art. 94, comma 6, del codice dei contratti pubblici, il D.Lgs. 36/2023, che esclude dalla gara l’operatore economico, cioè l’impresa che presenta l’offerta, quando ha commesso violazioni gravi e definitivamente accertate degli obblighi di pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali. «Definitivamente accertata» vuol dire che la violazione risulta da una sentenza o da un atto amministrativo che non si può più impugnare, quindi una cartella notificata e mai contestata nei termini rientra nella definizione anche se l’importo è piccolo e nessuno in azienda l’ha mai discussa.
La soglia di gravità la fissa l’allegato II.10 dello stesso codice, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2024: la violazione è grave quando l’omesso pagamento di imposte e tasse supera l’importo dell’art. 48-bis del DPR 602/1973, la norma che obbliga gli enti pubblici a controllare i debiti di chi deve incassare da loro, cioè 5.000 euro. L’importo si calcola nel complesso e non cartella per cartella, perché la norma ragiona sull’ammontare complessivo di una o più cartelle notificate, così i 9.200 euro dell’esempio bastano a far scattare l’esclusione. Per i contributi il criterio è diverso, dato che contano le irregolarità che impediscono il rilascio del DURC.
Il codice mette l’irregolarità fiscale fra le cause di esclusione automatica, quindi la stazione appaltante la applica senza pesare la vicenda caso per caso. Fra i motivi che fanno saltare un’offerta ci sono anche le penali di cantiere che portano all’esclusione dalle gare pubbliche, che però chiedono una valutazione dell’amministrazione.
Che cosa conta come regolarizzazione entro la scadenza dell’offerta?
Il codice lascia tre vie d’uscita, tutte da perfezionare entro la scadenza del termine di presentazione dell’offerta: aver pagato il dovuto con interessi e sanzioni, aver estinto per intero il debito con il fisco o con gli enti previdenziali, oppure essersi impegnati in modo vincolante a pagarlo. L’impegno vincolante è un obbligo che l’impresa si assume per sua scelta, come la dilazione dell’art. 19 del DPR 602/1973, cioè il piano di rateizzazione che l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede su richiesta.
Fino a 120.000 euro di debito il piano si ottiene con una semplice richiesta, e il numero massimo di rate dipende dall’anno in cui si presenta la domanda: 84 rate mensili per le richieste del 2025 e del 2026, 96 per quelle del 2027 e del 2028, 108 da gennaio 2029. Oltre quella soglia l’impresa deve documentare la propria situazione economica. Il piano concesso serve due volte, perché fa cadere la causa di esclusione dalla gara e perché il blocco dei pagamenti pubblici non si applica a chi lo ha già ottenuto.
In gara pesa la data: il codice chiede che pagamento, estinzione o impegno siano già perfezionati alla scadenza, quindi serve il provvedimento in mano e non la domanda appena spedita. Il controllo sui pagamenti pubblici e la rateizzazione valgono in questo testo fino al 31 dicembre 2026: dal 1° gennaio 2027 passano nel testo unico della riscossione approvato con il D.Lgs. 33/2025, dove diventano gli articoli 144 e 105 con la stessa soglia di 5.000 euro e lo stesso conteggio delle rate.
Il pignoramento presso terzi vale come impegno a pagare?
No, ed è il passaggio che è costato la commessa all’impresa del caso deciso dal TAR Lazio, cioè il tribunale amministrativo regionale che giudica i ricorsi contro gli atti della pubblica amministrazione. Quando un ente pubblico deve pagare più di 5.000 euro, le regole sulla riscossione gli impongono di controllare se chi incassa ha cartelle non pagate per almeno la stessa cifra; se le trova, il pagamento si ferma e la segnalazione va all’Agenzia delle entrate-Riscossione, che può prendere quelle somme con un pignoramento presso terzi, incassando direttamente dal soggetto debitore dell’impresa.
La procedura nasce da un’inadempienza ed è guidata da chi riscuote, quindi per i giudici non equivale a un obbligo che l’impresa si assume, e il fatto che le somme trattenute bastassero a coprire il debito non anticipa alla data di avvio un pagamento arrivato mesi dopo. Il confronto corre proprio con la rateizzazione, che riorganizza il debito su iniziativa del contribuente, mentre il pignoramento è il mezzo con cui lo Stato recupera un credito rimasto insoddisfatto. I giudici hanno respinto anche la difesa fondata sul legittimo affidamento, cioè sulla buona fede di chi confida in una situazione ritenuta regolare, dato che le cartelle risultavano notificate e spetta all’impresa controllare la propria posizione.
Quando il controllo sui pagamenti pubblici ha già colpito certe cartelle, la rateizzazione su quelle somme non viene più concessa, perché le norme sulla riscossione la escludono: chi si muove dopo la verifica perde anche la via d’uscita che avrebbe salvato l’offerta, ed è per questo che la posizione fiscale si controlla con la gara ancora lontana.
Si tratta di una sentenza di primo grado, la n. 16747 del 22 ottobre 2026 su un affidamento diretto gestito tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione, e i dettagli della vicenda sono quelli riportati da LavoriPubblici il 28 ottobre 2026, perché il testo integrale non risulta pubblicato sul portale della giustizia amministrativa: altri giudici possono valutare il pignoramento in modo diverso, mentre la regola che lega il requisito alla data di scadenza dell’offerta sta nel codice dei contratti pubblici e non cambia.
Che cosa controllare quando si prepara un’offerta pubblica?
La scheda di regolarità sta in mezza pagina e si compila una volta per gara, perché raccoglie pochi dati reperibili quasi tutti dall’area riservata dell’Agenzia delle entrate-Riscossione:
- la data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta, scritta in cima al foglio;
- la situazione debitoria aggiornata, cioè l’elenco dei carichi, i debiti già passati alla riscossione, con l’importo di ciascuno;
- il totale dei debiti definitivi, da confrontare con la soglia di 5.000 euro;
- i piani di rateizzazione attivi, con la data di concessione e l’ultima rata versata;
- le adesioni a una definizione agevolata, cioè alle sanatorie che tagliano sanzioni e interessi, con la data della domanda e le rate pagate;
- le cartelle contestate, con il numero del ricorso e lo stato del giudizio, che restano fuori dal conteggio delle violazioni definitive finché il giudizio è aperto.
Quando il totale dei debiti definitivi supera i 5.000 euro, per tenere in piedi l’offerta resta solo ottenere la rateizzazione o pagare prima della scadenza, conservando poi il provvedimento insieme ai documenti della gara. Le date delle rate e quelle degli incassi delle commesse conviene tenerle nello stesso calendario, perché un debito che riemerge a tre giorni dalla consegna dell’offerta non si sistema più: se vuoi vedere come si tengono insieme scadenze fiscali e incassi di cantiere, puoi richiedere una demo di EdilBudget portando l’elenco dei debiti e le commesse aperte.
Fonti
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, codice dei contratti pubblici, art. 94 e allegato II.10, testo vigente al 28/10/2026, consultato il 28/10/2026
- DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 19 e art. 48-bis, testo vigente al 28/10/2026, consultato il 28/10/2026
- D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, testo unico della riscossione, artt. 105 e 144, testo vigente dal 1° gennaio 2027, consultato il 28/10/2026
- Agenzia delle entrate-Riscossione, Rateizzazione per imprese e professionisti, consultato il 28/10/2026
- Agenzia delle entrate-Riscossione, Istanze «a semplice richiesta», consultato il 28/10/2026
- LavoriPubblici, Irregolarità fiscale negli appalti: il pignoramento presso terzi evita l’esclusione?, pubblicato il 28/10/2026, consultato il 28/10/2026
Domande frequenti
Una cartella da 3.000 euro mi fa escludere dalla gara?
No. L'allegato II.10 del D.Lgs. 36/2023, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2024, considera grave l'omesso pagamento di imposte e tasse superiore a 5.000 euro, cioè la soglia dell'art. 48-bis del DPR 602/1973 nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2026: sotto quell'importo complessivo la causa di esclusione dell'art. 94, comma 6, non scatta.
La rateizzazione chiesta il giorno della scadenza salva l'offerta?
L'art. 94, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 chiede che pagamento, estinzione o impegno vincolante siano perfezionati entro la scadenza del termine di presentazione dell'offerta, quindi serve il piano di rateizzazione già concesso dall'Agenzia delle entrate-Riscossione e non la sola domanda appena inviata.
Se la cartella è sotto ricorso sono irregolare in gara?
No. L'allegato II.10 del D.Lgs. 36/2023 considera definitivamente accertate solo le violazioni contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione, quindi una cartella contestata nei termini e ancora in giudizio resta fuori dal conteggio.
Il pignoramento presso terzi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione mi mette in regola?
No, secondo il TAR Lazio nella sentenza n. 16747 del 22 ottobre 2026, come riportata da LavoriPubblici il 28 ottobre 2026: quel pignoramento è un incasso forzato che parte da un debito non pagato, non un impegno che l'impresa si assume, quindi l'estinzione arrivata dopo la scadenza dell'offerta non evita l'esclusione.
Quante rate posso ottenere su una cartella e per quanto tempo valgono?
L'art. 19, comma 1, del DPR 602/1973, nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2026, concede fino a 84 rate mensili per le richieste presentate nel 2025 e nel 2026 sui debiti fino a 120.000 euro, 96 rate per le richieste del 2027 e del 2028 e 108 dal 1° gennaio 2029; dal 1° gennaio 2027 la stessa regola si trova nell'art. 105 del testo unico della riscossione approvato con il D.Lgs. 33/2025.
Posso rateizzare una cartella dopo che un ente pubblico ha bloccato un mio incasso?
Su quelle somme no: l'art. 19, comma 1-quater.1, del DPR 602/1973, nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2026, esclude la dilazione per gli importi già passati dalla verifica sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni, quindi la rateizzazione si chiede quando quel controllo non è ancora avvenuto.
Dott. Luca Mochi
Dottore commercialista, iscritto all'ODCEC di Roma, sez. A, n. AA_014139.
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